Marchio CE


Marchio CE per prodotti in legno, in particolare MDF

 

Introduzione

 

La grande varietà di requisiti nazionali per prodotti per costruzioni – incorporati nei regolamenti edili- presso gli Stati Membri dell’Unione Europea, costituiscono una vera e propria barriera per la creazione di un vero mercato interno in cui prodotti e servizi possano circolare liberamente. Con l’obiettivo di risolvere questo problema, le autorità europee hanno adottato la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), il cui risultato più evidente è il marchio CE.

 

La Direttiva per Prodotti da Costruzione

 

La Direttiva per Prodotti da Costruzione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con riferimento 89/106/EEC. L’obiettivo della CPD è assicurare che i prodotti per costruzioni siano idonei all’uso previsto, richiedendo che le opere di costruzione soddisfino sei requisiti essenziali per una “vita” economicamente ragionevole. Questi sei requisiti essenziali sono:

 

1. Stabilità e resistenza meccanica
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza nell’uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione di calore
 

I requisiti della CPD sono stati tradotti in caratteristiche di prestazione e metodi di controllo della produzione in fabbrica, descritti nelle “Norme Armonizzate Europee” (EN) o nei ”Benestare Tecnici Europei” (ETA), che permettono agli stati membri di formulare le proprie richieste secondo un linguaggio comune.

 

Nell’ambito della CPD, un prodotto per costruzioni è definito come “qualunque prodotto che sia prodotto per l’installazione permanente in opere di costruzione, nell’edilizia come nell’ingegneria civile”. Tanti prodotti insieme possono formare un kit che è considerato come un solo prodotto per la direttiva.

 

Il marchio CE

 

La CDP esige che tutti i prodotti per costruzioni abbiano il marchio CE prima di essere venduti sul mercato. Con il marchio CE, il produttore dichiara che il prodotto è conforme a tutte le specifiche dei documenti di riferimento, e che quindi è autorizzato ad essere venduto in tutto il mercato dell’Area Economica Europea. I produttori possono aggiungere altri marchi di qualità ai propri prodotti, purché non concernano caratteristiche legate ai requisiti essenziali, non siano di natura obbligatoria, non riducano la leggibilità del marchio CE e non confondano il consumatore.

 

Procedura per l’attestazione di conformità

 

La Commissione Europea ha affidato il mandato al CEN (Comitato Europeo di Normazione, costituito da Enti di Normazione Nazionali) per lo sviluppo di norme armonizzate. Questo mandato specifica la procedura da applicare l’attestazione di conformità secondo la Direttiva per ciascuna classe di prodotti. Esistono vari sistemi per l’attestazione di conformità (noti come 1+, 1, 2+, 2, 3 e 4, dal più completo al più semplice). Il sistema di attestazione di conformità specifica il ruolo del produttore e degli enti notificati nell’assicurare che il prodotto sia conforme ai requisiti della CPD. Gli enti notificati sono nominati dagli Stati Membri, e ricoprono il ruolo di esperti per una certificazione indipendente secondo la CPD. Sono notificati dagli Stati Membri alla Commissione Europea e hanno competenza sell’intero mercato della UE dei prodotti da costruzione. La lista degli Enti Notificati è consultabili ai seguenti indirizzi:

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nandp-is/cpd/home / o
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en89-106-ec.pdf

 

Più importante è il ruolo del prodotto nel campo delle costruzioni, più stringente è il sistema di attestazione di conformità, e più importante sarà il ruolo dell’ente notificato. Ciononostante, anche nei casi in cui il marchio CE non richieda più di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore (sistema 4), il produttore deve istituire un sistema di controllo interno di produzione in fabbrica. Se il meccanismo di sorveglianza del mercato, organizzato da ciascun Stato Membro, individua una non conformità, l’investigazione del controllo interno di produzione segnala fino a che punto il produttore è responsabile.

 

A prescindere dall’aspetto semplice (legno massiccio) o complesso (pannelli a base legnosa, elementi composti…), il legno spesso ricopre due funzioni essenziali che richiedo il sistema più stringente di attestazione di conformità: una funzione strutturale e/o una funzione ignifuga.

 

Quali obblighi e quando?

 

Il marchio CE per prodotti da costruzione viene introdotto gradualmente, man mano che le norme europee armonizzate e i benestare tecnici europei vengono resi disponibili. Il marchio CE diventa normalmente obbligatorio per un prodotto da costruzione 21 mesi dopo la data di pubblicazione della norma armonizzata europea o dell’ETA. La procedura per l’implementazione di una norma armonizzata europea o di un’ETA è spiegata dettagliatamente nella “GuidancePaper J”, disponibile su

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/guidpap.htm

 

Per il momento, nel campo dei prodotti di legno, solo la norma armonizzata per i pannelli in legno è stato pubblicato ufficialmente dal CEN. Il numero di riferimento è EN 13986 “Pannelli a base di legno per costruzioni – caratteristiche, valutazione di conformità e marchio”, ed è stata armonizzata dalla Commissione Europea con la pubblicazione del riferimento della norma con le date di implementazione del marchio CE sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Un “periodo di coesistenza” permette agli Stati Membri di sostituire le proprie norme nazionali e di adattare le proprie regolamentazioni alle nuove norme EN.

 

Trasformazione e uso del legno: che prodotti ne sono influenzati?

 

Nel tempo, tutti i prodotti per costruzioni dovranno esporre il marchio CE, dal momento che diventerà un obbligo legale prima che il prodotto sia immesso sul mercato nei paesi dell’Area Economica Europea. La lista delle norme armonizzate (pubblicate e in fase di sviluppo – prEN) così come delle Linee Guida per il rilascio dei Benestare Tecnici Europei (ETAG) per i prodotti in legno, sono consultabili ai seguenti indirizzi:

 

http://www.cenorm.be/sectors/construction2/resources/Snapshot.pdf
http://www.eota.be

 

Ciascuna unità produttiva è obbligata ad applicare i requisiti della CDP e del marchio CE, a prescindere dalle sue dimensioni. Comunque, la CPD è inerente solo ai prodotti creati per l’installazione permanente nei lavori di costruzione. Di conseguenza, la CDP non concerne una parte significativa del settore della lavorazione del legno, tra cui l’industria dell’arredamento e dell’imballaggio.

 

Il legno grezzo, sia in blocchi solidi sia in pannelli, proviene da tutte le parti del mondo. Un produttore americano od asiatico deve quindi dotare del marchio CE i suoi prodotti, ed oprare in conformità con la CDP, per accedere al mercato europeo.

Bisogna ricordare che, poiché tutti i prodotti per costruzioni sono destinati nel tempo ad essere marcati, il marchio CE non rappresenta un criterio di scelta e, anche se il controllo esterno è effettuato da un ente notificato, la marcatura CE non deve essere considerata come un marchio di qualità.

 

L’esempio dei pannelli in legno

 

I pannelli a base di legno sono considerati i pionieri nel campo del marchio CE. Dall’1 Aprile 2003, il marchio CE su pannelli è permesso, ma non obbligatorio. E’ obbligatorio invece per tutti i pannelli a base di legno per le costruzioni a partire dal 1 Aprile 2004.

Il marchio CE è costituito dalle lettere “CE” nella forma specificata nella CPD, in aggiunta ad una serie di informazioni importanti. La versione più scarna del marchio CE deve sempre comprendere:

 

- il logo CE
- il nome o il marchio di identificazione del produttore
- le ultime due cifre dell’anno in cui il marchio è stato affisso
- il numero della norma armonizzata di riferimento (EN 13986) alla quale il prodotto è conforme;
- per elementi strutturali o ignifughi: identificazione dell’ente notificato e numero del certificato di conformità EC
 

Il marchio CE e le informazioni relative devono essere applicate sul prodotto stesso, su un’etichetta applicata ad esso, sull’imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano. E’ possibile usare anche una combinazione di punti per il marchio CE e le relative informazioni, purché ci siano informazioni complete sui vari punti di collocamento.

 

Marchio CE per MDF standard

 

Le informazioni del marchio CE per l’MDF standard (densità 600 kg/m³) per uso interno in condizioni secche possono essere presentate sui documenti commerciali di accompagnamento nel seguente modo:

 

 

Azienda XY, Casella postale 21, B-1050 Città X

2004

 

EN 13986

MDF

E1

D-s2,d0

Gamma di spessore

 

Ã

 

 

 

Spessore (mm)

10 to 12

>12 to 19

>19 to 30

> 30 to 45

>45

Densità (kg/mm)

>600

>600

>600

>600

>600

Legatura interna (N/mm)

0,60

0,55

0,55

0,50

0,50

Forza di curvatura (N/mm)

22

20

18

17

15

Aumento di spessore nelle 24 h (%)

15

12

10

8

6

Modulo di elasticità nella curvatura (N/mm)

2 500

2 200

2 100

1 900

1 700

Nome e Cognome 

Direttore Tecnico  dell’Azienda XY

 Firma

 

In questo esempio, il marchio CE è stato applicato dall’Azienda XY, nel 2004. Il prodotto è conforme alle caratteristiche prestazionali per il tipo di MDF descritte nel prospetto A.9 (come da EN 622-5), ed è classificato in classe E1, in linea con l’Appendice B dell’EN 13986.

Il produttore dichiara che la densità dei suoi pannelli per le classi di spessori interessate dal marchio CE (per esempio un pannello di 16 mm) eccede il limite della Tavola 8 dell’EN 13986. Dichiara inoltre che il suo prodotto soddisfa i requisiti minimi per le caratteristiche prestazionali specificate per l’MDF nella EN 622-5, e pubblica questi requisiti per informare il cliente.

 

Inoltre, il prodotto soddisfa i requisiti dell’Euroclasse D-s2,d0 riguardo la reazione al fuoco, conformemente al prospetto 8, e presenta un contenuto di PCO inferiore a 5 ppm, per cui il contenuto di PCO non è specificato nella denominazione CE, e non è stato trattato contro attacchi biologici: questo tipo di trattamento quindi non è elencato nella denominazione CE.

 

Nel caso in cui il produttore desideri fornire una sintesi della marcatura CE su ogni imballaggio, lo può fare usando un’etichetta come illustrato in seguito, che può anche essere stampata direttamente sull’imballaggio.

 

 

Azienda XY

04

EN 13986

MDF

E1

 

Infine, è possibile stampare informazioni minime riguardo il marchio CE direttamente sul prodotto, seguendo questa forma:

 

* , Azienda XY, EN 13986, MDF, 15mm, E1

 

 

Marchi CE dell’MDF per uso in applicazioni strutturali in condizioni secche

 

Le informazioni del marchio CE per MDF (densità &Mac179; 600kg/m2; spessore &Mac179, 9mm) per uso in interni come elemento strutturale in condizioni secche (tipo MDF.LA) possono essere elencate sui documenti commerciali, come etichetta, o stampate direttamente sull’imballaggio, come segue:

 

0123CPD2345

Azienda XY

04

EN 13986

MDF.LA 15 mm

E1

 

Questa marcatura CE è stata apposta dall’azienda XY nell’anno 2004. Quest’azienda è sotto la supervisione dell’ente notificato 0123-CPD-2345, dove 0123 rappresenta il numero di identificazione dell’ente, e 2345 rappresenta il numero individuale che è stato allocato dall’ente al prodotto in questione, sviluppato per applicazioni strutturali.

 

Il prodotto è conforme alle caratteristiche di prestazione per l’MDF.LA, ed elencato nel prospetto A.9 (come da EN 622-5), ed è classificato in classe E1 come da appendice B della EN 13986.

 

Inoltre, la densità del pannello è > 600 kg/m²: esso è in linea con i requisiti dell’Euroclasse D-s2,d0 per la reazione al fuoco, come da Prospetto 8 della EN 13986.

 

Di conseguenza, la classificazione per la reazione al fuco non è specificata. Il prodotto non è stato trattato contro attacchi biologici, pertanto questo trattamento non è elencato nella marcatura CE. Infine, il prodotto contiene meno di 5 ppm di PCP. Di conseguenza, il contenuto di PCO non è specificato nella marcatura CE.

 

E’ possibile stampare informazioni minime riguardo la marcatura CE direttamente sul prodotto, seguendo questa forma:

*  0123-CPD-2345 Azienda XY 04 EN 13986-MDF.LA 15mm E1

 

Marchio CE per MDF ignifugo per applicazioni strutturali in condizioni umide.

 

La marcatura CE per l’MDF per applicazioni strutturali di interni in condizioni umide (tipo MDF.HLS) che è stato trattato con prodotti chimici ignifughi, può essere apposta sui documenti commerciali, come etichetta, o stampato sull’imballaggio, come segue:

 

xxxxCPDyyyy

Azienda XY

04

EN 13986

MDF.HLS 22 mm

E1

Reaction au feu : Class C-s2, d0

 

Questo marchio CE è stato apposto dall’azienda XY nell’anno 2004. Quest’azienda è sotto la supervisione dell’ente notificato xxxx-CPD-yyyy, dove xxxx rappresenta il numero di identificazione dell’ente, e yyyy rappresenta il numero individuale che è stato allocato dall’ente al prodotto in questione, sviluppato per applicazioni strutturali.

 

Il prodotto è conforme alle caratteristiche di prestazione per l’MDF.HLS elencate nel prospetto A.9 (come da EN 622-5), ed è classificato in classe E1, come da appendice B.

 

Inoltre, il pannello è stato sottoposto a controlli e classificato secondo la EN 13501-1, come Euroclasse C-s2,d0. Solo la categoria di reazione al fuoco è apposta sull’etichetta o sull’imballaggio. Comunque in questo caso, le condizioni di uso sono elencate nella documentazione commerciale. Il prodotto non è stato trattato contro attacchi biologici, pertanto questo trattamento non è elencato nella marcatura CE. Infine, il prodotto contiene meno di 5 ppm di PCP. Di conseguenza, il contenuto di PCO non è specificato nella marcatura CE.

 

E’ possibile stampare informazioni minime riguardo il marchio CE direttamente sul prodotto, seguendo questa forma:

*  0123 CPD 2345 Azienda XY 04 EN 13986 MDF.HLS 22mm  E1 C-s2, d0